venerdì 20 settembre 2013

OMICIDIO KATIA TONDI – Comunicato del Pool Difensivo di Emilio Lavoretano 20.09.13

Confutazione delle dichiarazioni del sig. Carlo Tondi, dell'avv. Gianluca Giordano e del dott. Ezio Denti pubblicate dal settimanale GIALLO nr 24.

CONFUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL SIG. CARLO TONDI
Non è vero quanto dichiara il sig. Tondi al settimanale GIALLO (pag. 16, Nr 24): "Io e mia moglie, infatti, abbiamo avuto sempre avuto un sospetto: a uccidere Katia non è stato uno sconosciuto, bensì una persona molto vicina alla nostra famiglia. Oggi i nostri sospetti sembrano avuto conferma".
Nemmeno corrisponde a verità l'affermazione riportata dal settimanale GIALLO a pag. 17 ed attribuita alla mamma di Katia "... per questo siamo sempre stati convinti che a ucciderla sia stata una persona di cui si fidava molto".
L'avverbio "SEMPRE" intende riportare una realtà soggettiva, temporale e di sospetto in realtà MAI avvenuta.
Affermo ciò con chiara conoscenza di causa perché la sig.ra Assunta Giordano, moglie di Carlo Tondi e madre di Katia, mi ha dichiarato di fronte a testimoni (1) di avere la certezza che si trattava di omicidio in seguito a rapina, (2) che era sicura al 100% dell'innocenza del genero Emilio. Tale dichiarazione è stata proferita di fronte al sottoscritto, all'avv. Natalina Mastellone, al dott. Enrico Delli Compagni ed al figlio Antonio: eravamo a casa sua. Ed anche il figlio Antonio si è sempre dichiarato convinto dell'estraneità di Emilio e di qualcuno della famiglia. Quindi l'avverbio "SEMPRE" non corrisponde a realtà e rappresenta una falsa realtà.
Come mai questo voltafaccia? Non è che i due sono stati fagocitati, suggestionati, accarezzati, lisciati e blanditi "per cambiare idea" ed adeguarsi al "modello Parolisi", per accodarsi ai sospetti degli inquirenti, per dare la caccia e la croce ad Emilio Lavoretano.
Ho il sospetto che qualcuno tenterà di usarli come biglietto da visita, come passepartout e merce di scambio per entrare nei salotti televisivi, per avere un po' di visibilità mass mediatica e qualche spiccioletto di luce dei riflettori. Mi ricordo di un avvocato che usò Annamaria Franzoni con lo stesso scopo, per poi naufragare miseramente sepolto nell'oblio! Del resto disse Confucio: "Di un uomo guarda quel che fa, guarda perché lo fa, capisci cosa appaga quell'uomo e capirai l'uomo".
Qui la famiglia della vittima viene usata come trampolino per la gloria mediatica televisiva e del web.
 
CONFUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELL'AVV. GIANLUCA GIORDANO
Ha dichiarato l'avv. Giordano: "Entrando nell'appartamento potremo anche trovare possibili tracce lasciate dall'assassino. Solo allora potremo essere certi che a uccidere Katia sia stato proprio suo marito".
La dichiarazione non è condivisibile per motivi di tipo logico, giuridico, investigativo, criminologico e investigativo. Sicuramente è apodittica. Difatti, parte dal presupposto sbagliato, non dimostrato e violatore del principio di innocenza che l'assassino sia il marito perché "le tracce dell'assassino sono del marito"(sic!).
Chi conosce un po' di logica comprende che l'avv. Giordano ha posto come presupposto un enunciato illogico e intimanente errato, che anticipa le conclusioni (gradite? frutto di suggestione? anticipazione del giudizio? conclusione voluta come presupposto iniziale?) con il presupposto bicondizionale "SE E SOLO SE" LE TRACCE DELL'ASSASSINO CI SONO QUESTE TRACCE SONO DEL MARITO: un NON SIGNIFICATO logico, scientifico e giuridico. Difatti, cosa fa l'avv. Giordano? Parla di "possibili tracce dell'assassino" che "se trovate" "sono del marito". Perché mai le tracce dell'assassino sono del marito e non di altra persona? Come fa l'avv. Giordano, di fatto, ad anticipare che l'assassino è il marito e che, trovando le tracce dell'assassino si trovano automaticamente le tracce del marito quanto assassino? C'è chi chiama questo errore "petizione di principio", chi "scambio del presupposto e della conclusione", chi "presupposto sbagliato spacciato per verità": SICURAMENTE NON CI SONO INFERENZE FLUIDE E ARMONICHE!
Si badi bene, che le tracce dell'assassino (sinora non uscite fuori) tramite la tecnica delle luci forensi dovrebbero essere il frutto della colluttazione fra la vittima Katia Tondi e il suo assassino, dell'aggressione a Katia e della fuga dell'assassino. Che tipo di tracce e dove? Liquidi biologici, tracce papillari e di comportamento latenti sulle pareti accanto il corpo della vittima, sulla vittima, sul pavimento, sulle maniglie, sui termosifoni, sugli interstizi e sugli infissi tali da dimostrare SENZA OMBRA DI DUBBIO che sono state prodotte il 20 luglio 2013 dall'iterazione omicidiaria "Katia Tondi – Soggetto Ignoto". Ebbene, l'avv. Giordano come fa ad avere la certezza che l'assassino è il marito e che se saranno trovate dell'assassino, tale tracce sono del marito!?
Inoltre, l'avv. Giordano sembra ignorare (1) che vi sono tre gradi di giudizio, parla di "colpevolezza del marito se vengono trovate le tracce dell'assassino" (!?) senza dimostrare il nesso di causa-effetto, il nesso di corrispondenza e di attribuibilità fra le eventuali tracce dell'assassino e quelle del marito, (2) che esiste la presunzione d'innocenza.
Personalmente sono convinto e insegno insegno che (A) SE E SOLO SE la traccia esecutiva-criminalistica del tipo personale è al 100% dell'assassino, e (B) SE E SOLO SE la persona che risulta essere produttrice esclusiva di quella traccia ha la compatibilità di traccia al 100% con la traccia esecutiva-criminalistica del tipo personale, ALLORA QUELLA PERSONA È L'ASSASSINO, invece l'avv. Giordano ritiene che SE E SOLO SE vengono trovate tracce dell'assassino ... l'assassino è Emilio Lavoretano (!?).
 
CONFUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL DOTT. EZIO DENTI
Ha dichiarato il dott. Denti (convinto che la donna sia stata vittima di un omicido d'impeto e dunque non premeditato): "L'ipotesi di una rapina finita in tragedia ci risulta inverosimile: i malviventi, per entrare nell'abitazione, avrebbero dovuto scavalcare il cancello condominiale, salire al terzo piano del palazzo e suonare il campanello per farsi aprire".
La dichiarazione è confutabile sotto i seguenti aspetti:
  1. oltre all'omicidio d'impeto esistono quelli situazionale-circostanziale (per tacitazione testimoniale, per autosicurezza, per autodifesa, per reazione, per "firma dell'ultimo momento"), per dispetto, per vendetta, per over crime (andare oltre il crimine iniziale), in seguito ad altro atto criminale, per scelta improvvisa. Difatti, diversi omicidi tramite strangolamento sono stati effettuati da rapinatori e/o ladri che, trovatisi di fronte a un inprevisto, un pericolo, una reazione – hanno scelto la via dell'assassinio con il mezzo costrittore portato seco;
  2. rapinatori e predatori professionisti entrano dove, quando e come vogliono, certamente non suonano al campanello e, se lo fanno, lo fanno fare a una donna o a una persona insospettabile, fanno abbassare le difese alla vittima, usano stratagemmi ingegnosi e fantasiosi;
  3. sicuramente chi vuole entrare in casa altrui conosce e usa espedienti pratici e psicologici di tipo diverso, dal doppione di chiavi al passepartout, alla lastra, alla forzatura: decine di modi per entrare; inoltre la porta presentava evidenti segni di manomissione;
  4. il problema dello scavalcare il cancello condominiale non esiste, perché ho documentato PERSONALMENTE che il cancello posteriore del condominio aveva la serratura divelta, serratura che è stata aggiustata in seguito; il dott. Denti, evidentemente, ignora questo particolare;
  5. non chiudiamo il contesto di omicidio in seguito a rapina perché nella zona sono stati notati soggetti criminali di tale tipologia, ed è noto che in quella zona la criminalità predatoria è in azione;
  6. è probabile che trattasi di omicidio premeditato agito da un soggetto organizzato e motivato, che si era appostato, che aveva calcolato tempi, opportunità, logistica e modalità per affettuare il blitz intrusivo: esistono la firma psicologica comportamentale e le tracce di un modus operandi speciale sulla scena del crimine;
  7. sono probabili anche altri scenari e contesti omicidiari.
CONCLUSIONI
Quello che mi dispiace è che, nonostante il sottoscritto, gli inquirenti ed altri abbiamo visionato e studiato le stesse fotografie della scena del crimine ed abbiamo gli stessi dati investigativi, siamo arrivati a conclusioni diverse perché abbiamo osservato, considerato e dedotto in modi diversi per qualità, metodo, stile e contenuti. Chi è che ha osservato e concluso in modo inesatto? Vedremo.
C'è chi sa leggere quello che è scritto, nascosto, confuso e manipolato, c'è chi si accontenta di quello che appare e si adatta ai propri convincimenti e sospetti.
Comunque, propongo due considerazioni che devono farci riflettere, a prescindere:
  1. L'arma del delitto non è stata trovata. Però dalla casa non manca alcun mezzo costrittore, questo significa che l'arma non è dell'ambiente, che l'assassino l'ha portata con sé, l'ha usata e l'ha riportata via per una serie di motivi che illustrerò in altra sede. Questo è un elemento oggettivo discriminante che, mi auguro, nessun intelligentone, basandosi sul nulla, tenterà mai di rovesciare guardando il bicchiere mezzo pieno dall'alto per dire: "Il bicchiere è pieno perché non vedo il fondo".
  2. L'orario del delitto, checché si facciano i salti mortali per retrodatarlo, è sicuramente dopo le 19 e prima delle 20. Cercare di anticiparlo significa spostare i tasselli del puzzle investigativo a proprio piacimento per fare quadrare quello che ragione, mente, logica e scienza non possono fare quadrare e per "cucire il vestitino" addosso ad Emilio. Significa rovesciare un presupposto certo che regge conclusioni non gradite, per crearne uno fittizio che possa reggere l'innamoramento del sospetto, l'ipotesi colpevolista non dimostrata e non dimostrabile e l'autoconvincimento riverberante.
Prof. Carmelo Lavorino
Consulente criminologo criminalista investigatore della Difesa del sig. Emilio Lavoretano